Wild ibex in the italian Alps. Gran Paradiso National Park, Italy
Aree naturalistiche, riserve naturali e territori protetti, dalle cime più alte dell’arco alpino e dell’Appennino alle coste marine, rappresentano un patrimonio inestimabile che fa dell’Italia uno dei territori più interessanti del pianeta anche sotto il profilo naturalistico.
Molte le zone a rischio, insidiate dall’antropizzazione e dalla “cementificazione selvaggia” che spesso sfigura ambienti in delicato equilibrio e che sarebbe molto facile proteggere col buonsenso.
Purtroppo non tutti hanno senso civico, non tutti comprendono che per avere il diritto di godere di panorami impagabili, singolarità geologiche e una natura preziosa bisogna rispettare le regole predisposte dai Parchi.
Le norme sono necessarie per la buona fruizione del territorio e per garantire i diritti di tutti a coltivare le proprie passioni senza cedere ai compromessi dettati dal malcostume.
Quindi è dalle regole che dobbiamo partire: tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e geologico sono i principi fondanti del Piano Territoriale delle aree protette.
È nostra la responsabilità rispettare e quando possibile migliorare le condizioni di questi territori, equilibri ecologici che rappresentano l’unica eredità insostituibile che possiamo lasciare ai nostri figli.
Attualmente le aree protette in Italia sono 871 per un totale pari al 10,5% della superficie del nostro Paese e un 8,82% dello sviluppo costiero italiano.
Il primo strumento normativo che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette è senza dubbio la Legge 394 / 1991.
La “Legge quadro sulle aree protette” classifica le aree protette definendone i principi istitutivi di natura giuridica (articolo nr 2) e determina le competenze tra Stato e Regioni.
L’elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP), è periodicamente aggiornato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per la protezione della natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.
Attualmente il sistema è suddiviso in parchi nazionali e riserve naturali statali istituite dall’azienda di Stato per le foreste demaniali, alle quali si aggiungono aree protette istituite a livello regionale, con la creazione di parchi regionali e riserve naturali regionali dotati di autonomi statuti regolamentari e definitori e aree marine protette.
Sulla scena di questo processo si stanno ora affacciando anche le Province con la creazione di proprie aree protette.
In Italia si parla comunemente di parchi, riserve naturali, oasi faunistiche, ma la terminologia è tuttora oggetto di discussione. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:
1. PARCO NAZIONALE che dipende dal Ministero dell’Ambiente:
Oggi, in Italia, vi sono 24 parchi nazionali che coprono complessivamente oltre un milione e mezzo di ettari, pari al 5% circa del territorio nazionale.
In Italia i parchi nazionali proteggono specie o ambienti unici in tutto il territorio nazionale, come ad esempio lo stambecco nel Gran Paradiso e l’orso marsicano nel Parco d’Abruzzo. L’accesso al pubblico è consentito, previa autorizzazione, per scopi ricreativi, educativi e culturali.
2. PARCO REGIONALE:
Oggi, in Italia, vi sono 134 parchi naturali regionali. Le aree protette regionali coprono oggi una superficie di più di un milione di ettari
La differenza concettuale tra parco nazionale e parco naturale regionale, secondo quanto si rileva nell’art. 2 della legge 394/1991, dovrebbe risiedere essenzialmente nel fatto che in quest’ultima area protetta si dà maggiore risalto alla fruizione antropica strettamente collegata, e vissuta con intima aderenza con i valori che esprimono il territorio e le popolazioni locali.
3. RISERVA NATURALE DELLO STATO / RISERVA NATURALE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE:
Sono aree di estensione limitata, a volte addirittura identificabili con un singolo biotopo, fenomeno o entità naturale, pregevoli sul piano ecologico e paesaggistico, significative dal punto di vista scientifico e rappresentative di aspetti di determinati territori. Si dividono in varie tipologie a seconda delle priorità protezionistiche ad esse accordate.
L’istituzione delle riserve, a differenza dei parchi, muove dunque da esclusive esigenze di protezione, senza nessun rilievo per le attività antropiche.
Oggi, in Italia, vi sono 147 riserve naturali statali, 3 altre aree naturali protette nazionali; 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree naturali protette regionali.
L’elenco attualmente in vigore è quello relativo al 6º aggiornamento approvato il 27 aprile 2010 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010
4. ZONE UMIDE:(paludi, torbiere, zone di acqua marina) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, riconoscendo l’importanza ed il valore di questi ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitale per gli uccelli acquatici.
La maggioranza delle zone umide riconosciute dalla Convenzione di Ramsar sono caratterizzate come riserve naturali.
5. AREE MARINE PROTETTE: Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela: tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. Ad oggi, in Italia, le aree marine protette istituite ai sensi delle citate leggi sono 30.
6. ALTRE AREE PROTETTE: Rientrano nelle Aree Naturali Protette Regionali, monumenti naturali, parchi suburbani, parchi provinciali, oasi di associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura, LIPU, Legambiente). Possono essere a gestione pubblica o privata: tra i più rilevanti, il sistema delle aree protette gestito dal WWF.
Oasi e riserve di primaria importanza hanno lo scopo di conservare campioni rappresentativi di ecosistemi particolarmente rari o minacciati o di aree di eccezionale valore naturalistico contenenti habitat di specie in pericolo di estinzione.
7. RETE NATURA 2000:Discorso a parte meritano i SIC (Sito di interesse comunitario), ZPS (Zona di protezione speciale) e ZSC (Zona speciale di conservazione) destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione Europea.
La loro individuazione è opera dalle singole Regioni e Province autonome, in un processo coordinato a livello centrale.
Come riportato dal sito del Ministero dell’Ambiente, le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche “conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.
Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.
Il dato ufficiale, fine 2012, conta 2.299 siti d’interesse comunitario: in Italia la redazione degli elenchi SIC e ZPS (quest’ultime concernente la conservazione degli uccelli selvatici) è stata effettuata a cura delle Regioni e delle Province avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore.
Le zone a protezione speciale (ZPS) e di interesse comunitario (SIC) possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
Il Piano Territoriale del Parco rappresenta lo strumento di gestione adottato dai Parchi per definirne le scelte di assetto e utilizzo del territorio e delle sue risorse, oltreché per delineare con maggiore precisione la sua identità e stabilire strategie e interventi prioritari.
Per le riserve naturali statali o regionali e le aree naturali marine protette e le riserve naturali marine è il Ministro dell’Ambiente ad individuare le linee guida per la loro gestione salvo il caso che una riserva naturale venga istituita all’interno di un parco: la gestione in tal caso sarà affidata all’ente parco, sia esso nazionale o regionale.
In linea di massima quasi tutti i parchi regionali prevedono la medesima tipologia di zonizzazione: aree di territorio che hanno caratteristiche omogenee e che si differenziano in base alle attitudini e alle destinazioni d’uso.
Ogni zona prevede livelli di tutela e divieti che corrispondono all’importanza qualitativa e quantitativa delle emergenze naturalistiche presenti.
_ L’area protetta di un Parco è generalmente suddivisa in 5 diverse fasce di protezione:
ZONA A di protezione integrale. Racchiude di norma gli ambienti più preziosi, lasciati alla libera evoluzione naturale e in linea di massima accessibili solamente per scopi scientifici e didattici.
Sono aree nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e sono consentiti solo piccoli interventi di manutenzione dei sentieri che delimitano l’area, la messa in sicurezza dei percorsi, opere di regimazione delle acque, taglio di alberi pericolosi.
Sono invece ammessi interventi quale la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i percorsi nelle restanti fasce di protezione, elencati qui di seguito.
ZONA B di protezione generale. Di solito circonda la Zona A ed è quasi altrettanto interessante dal punto di vista naturalistico, sono però consentite le attività umane tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, oltre alla loro manutenzione. I divieti sono riferiti a nuove opere edilizie, ampliamento di quelle già esistenti, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio.
ZONA C di protezione ambientale. Qui la presenza di nuclei e centri abitati è più elevata: il grado di tutela è meno forte e il conseguimento di positivi risultati nella gestione del territorio è in una certa misura legato alla capacità del parco di diventare un partner affidabile e un sostegno per i produttori agricoli e gli altri operatori economici.
ZONA D di sviluppo, corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile. La Zona D fa parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione. Sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive dell’Ente Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
AREA CONTIGUA con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. Sono una novità introdotta dalla legge-quadro sulle aree protette. Attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394/91 erano state istituite zone di pre-parco, concepite come “zone cuscinetto” a difesa di territori minacciati, ma anche versanti di espansione del parco. In verità l’Area contigua è nata da un conflitto ideologico sui problemi faunistico-venatori e rischia di avere una reale destinazione per l’esercizio venatorio.