Accompagnatore media montagna e guida ambientale: le differenze e i percorsi formativi
Accompagnatore di media montagna e guida ambientale, quali sono le differenze tra queste due figure? A spiegarlo è il collegio nazionale guide alpine, che chiarisce il percorso formativo e professionale che devono seguire gli aspiranti accompagnatori di media montagna
Il Collegio Nazionale Guide Alpine ha chiarito la differenza tra la figura dell’accompagnatore di media montagna e quella della guida ambientale escursionistica.
L’accompagnatoredi media montagna è una figura professionale riconosciuta a livello internazionale e riferimento nazionale per l’accompagnamento in natura con preparazione professionale.
La guida ambientale svolge invece un’attività libera, senza alcuna necessità di formazione professionale obbligatoria o iscrizione ad associazioni di categoria, consentita dallo Stato soltanto in ambienti naturali privi di pericoli.
La risposta del collegio nazionale guide alpine è arrivata inseguito ad una comunicazione di Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) del 4 febbraio 2022 inerente gli esami specifici per Accompagnatori di media montagna.
Nella comunicazione pubblicata sui canali ufficiali di Aigae si afferma che gli accompagnatori di media montagna avranno la possibilità di “operare anche al di fuori dei confini regionali dei collegi di appartenenza, su terreni innevati, in ogni tipo di ambiente e con qualsiasi mezzo non a motore”.
Secondo quanto riportato dall’organo direttivo delle guide alpine, queste affermazioni sono prive di base giuridica, poiché le competenze dell’accompagnatore di media montagna già comprendono le competenze riconosciute alle guide ambientali.
Inoltre viene precisato che, in base alle norme di legge, alle guide ambientali è vietato praticare professioni regolamentate e riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti da altre leggi o norme.
Ruolo e formazione dell’accompagnatore di media montagna
L’accompagnatore di media montagna fa capo a un ordine professionale, al pari di altre professioni riconosciute dallo Stato come l’avvocato, e ha come legge di riferimento la n. 6/1989, per la quale esistono delle riserve e delle competenze esclusive.
Ai corsi per accompagnatore di media montagna si accede tramite bando pubblico, la formazione è organizzata da enti pubblici come Regioni e Collegi Regionali, per l’iscrizione all’albo professionale è necessario superare un esame pubblico.
I corsi sono attivi in Abruzzo, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Trentino, Sicilia e il titolo di accompagnatore di media montagna è valido su tutto il territorio nazionale e anche internazionale.
Infatti il titolo è riconosciuto dall’Unione Internazionale Mountain Leader (UIMLA) a chi ha la formazione completa anche su terreno innevato (i Collegi regionali tengono infatti corsi di formazione su terreno innevato per chi ha già il titolo di Accompagnatore di media Montagna).
La formazione prevede circa 600 ore di attività pratica e teorica. Tra queste ci sono tecnica di camminata, conduzione dei gruppi e materie naturalistiche come: geologia, botanica e zoologia.
Ai partecipanti sono riconosciuti crediti formativi validi per corso di laurea attinenti.
Le guide ambientali escursionistiche, in base alla legge 4/2003, posso esercitare la loro competenza naturalistica e paesaggistica sono su itinerari privi di pericoli e facili da percorrere, come prescritto dalla normativa.
La posizione dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
Aigae ha riconosciuto la forte competenza tecnica degli Accompagnatori di media montagna nell’accompagnamento escursionistico in montagna e ha deciso di dare loro la possibilità di esercitare anche in modalità escursionistico-ambientale.
Così da permettergli di operare anche al di fuori dei confini regionali dei Collegi di appartenenza, su terreni innevati, in ogni tipo di ambiente e con qualsiasi mezzo non a motore.
Con le relative robuste assicurazioni RC professionali e tutti i servizi e gli strumenti necessari che Aigae mette a disposizione delle guide, rappresentandole a tutti i livelli e organizzando iniziative ed eventi a supporto.
Aigae ha poi dichiarato:
“Ci arrivano notizie di impossibili promesse dei diversi Collegi regionali delle Guide Alpine di consentire agli AmM alcuni percorsi su terreni innevati, il che significherebbe una palese dichiarazione di violazione della propria legge di riferimento che prevede l’obbligo di verifica delle attività degli aderenti da parte dei Collegi regionali”.
L’articolo 14 comma 2 par. “b” della stessa legge 6/1989, per quanto sia da tempo inapplicati, recita che è compito dei Collegi “vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 17”.
Questo significa che in caso di qualsiasi incidente o contestazione terza gli Accompagnatori di media montagna si troverebbero esposti anche a livello assicurativo per lo svolgimento di attività loro non consentite.
Inoltre l’esame teorico per Accompagnatore di media montagna è stato descritto da una sentenza del 2018 del Tar Piemonte come abilitazione per una professione diversa da quella delle Guide ambientali escursionistiche, per quanto vi siano sovrapposizioni tra le due categorie.
Insomma, pare evidente che la normativa del 1989 sia ormai ampiamenti superata e lasci spazio a interpretazioni diverse che rischiano di creare confusione tra gli operatori.
Informazioni utili:
_ Il parere definitivo del Consiglio di Stato è consultabile online .
_ Legge n. 6/89 sull’ordinamento della professione di guida alpina:
_Legge n. 4/13 sulle professioni non organizzate