Attività all’aria aperta: nuova ordinanza del Ministero della Salute
Si può ancora fare sport all’aria aperta?
Dopo le polemiche di questi giorni sulle attività sportive all’aria aperta, nella giornata del 20 Marzo è intervenutoil Ministero della Salute, con un’ordinanza che ha dato un’ulteriore stretta alle attività consentite.
Il testo dell’unico articolo contenuto nel provvedimento del Ministero pone ulteriori limiti alle attività all’aria aperta rispetto a quanto fatto dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio.
Diciamo subito però che l’attività motoria rimane consentita, purché si rispettino queste indicazioni:
- Si svolga in prossimità delle proprie abitazioni.
- Si vada da soli e mantenendo la distanza minima di un metro.
- Si evitino smembramenti.
- Non si vada all’interno di parchi, ville o giardini pubblici che, in ogni caso, saranno chiusi.
Si consiglia, in ogni caso, di seguire i canali di comunicazione ufficiali dei propri Comuni di residenza e delle Regioni, per verificare la pubblicazione di normative locali che possono prevedere disposizioni più specifiche.
Il testo dell’Ordinanza
Art. 1 – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.