La risposta del Ministero dell’Interno alle domande poste dal CAI sull’ultimo D.P.C.M.
Il 15 gennaio scorso il Club alpino italiano aveva inviato alla presidenza del Consiglio un messaggio in cui chiedeva un chiarimento sulle disposizioni del D.P.C.M. del 14gennaio 2021.
Il dubbio riguardava la possibilità di spostarsi per svolgere attività sportiva e motoria nelle diverse zone di rischio, in particolare c’erano difficoltà interpretative sulla possibilità di lasciare il proprio territorio comunale in fascia di rischio arancione.
Il Viminale, per voce del proprio Vice Capo di Gabinetto, Paolo Formicola, ha inviato una nota al C.A.I. per chiarire ufficialmente i legittimi dubbi dei frequentatori della montagna.
Nella risposta del Ministero, riportata dal C.A.I. stesso sui propri canali, si specificano chiaramente le condotte permesse nelle diverse aree di rischio, e in particolare:
- In area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma.
- In area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività possa compiersi.
- In area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale.
Si può lasciare il proprio comune solo se sprovvisto di luoghi per lo sport
Quindi la libertà di spostarsi all’interno dei propri confini regionali per svolgere sia attività motoria che attività sportiva sussiste solo in fascia di rischio gialla.
Nei territori che si trovano in fascia arancione invece si potrà lasciare il proprio comune solo per svolgere attività sportiva, e non anche attività motoria, solo ove non sia possibile svolgerla nel proprio territorio comunale.
In pratica si possono raggiungere aree montane e naturali per praticare trekking, ciaspolare, per lo sci di fondo e la bici, solo se il territorio del comune di residenza è sprovvisto di luoghi adatti.
In questi territorio inoltre bisogna distinguere tra attività motorie e sportive, solo per svolgere queste ultime infatti è consentito lasciare il proprio comune.
Secondo una nota del Ministero dell’Interno, per attività sportiva si intende tutta l’attività fisica al di fuori della semplice passeggiata a piedi o in bicicletta.
Nelle fasce di rischio rosso invece è inibito il superamento dei confini regionali per qualsiasi necessità, eccezion fatta per ragioni di lavoro, salute o stretta necessità.