Decreto Legge Natale: le nuove misure in vigore

Il nuovo Decreto Legge in vigore da oggi non sostituisce le misure previste dai provvedimenti di inizio dicembre. Confermato quindi il divieto di spostamenti tra regioni dal 24 dicembre al 6 gennaio e le restrizioni previste per le zone rosse nei giorni festivi e prefestivi. Previste alcune eccezioni per gli spostamenti tra piccoli comuni e per le visite a parenti e amici.

19 dicembre 2020 - 10:22

Nella serata del 18 Dicembre il Presidente del Consiglio ha presentato il Decreto Legge che disciplinerà gli spostamenti e le attività durante questo periodo di vacanze natalizie.

Il provvedimento legislativo, non più un D.P.C.M., è composto da tre articoli che introducono disposizioni che non sostituiscono le norme introdotte a inizio dicembre.

La disciplina in vigore in questo periodo di feste è quindi quella contenuta nel Decreto Legge del 3 dicembre, con le integrazioni e modifiche apportate da quest’ultimo provvedimento.

Le disposizioni sugli spostamenti

Saranno in vigore in tutta Italia le regole per le zone di rischio rossa nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Rimarranno quindi chiusi i negozi al dettaglio e attività commerciali, con alcune eccezioni, bar e ristoranti potranno svolgere solo servizio d’asporto e a domicilio fino alle 22.

Le norme per le zone rosse impongono inoltre di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza.

Su questo punto interviene la prima eccezione del nuovo Decreto, che consentirà di uscire di casa anche per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, secondo regole precise.

In particolar saranno consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, sempre fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

L’articolo 1 del Decreto consente inoltre gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per tutto il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio rimangono vietati gli spostamenti tra regioni, anche in zona di rischio gialla.

Le disposizioni sull’attività motoria e lo sport

Nessuna deroga per le attività sportive e motorie, nei giorni festivi e prefestivi sarà consentito svolgere attività motoria all’aria aperta, singolarmente e in prossimità della propria abitazione.

Negli altri giorni, invece, sarà consentita l’attività sportiva e motoria all’aria aperta all’interno dei confini regionali, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del CONI.

Nessuna novità per le palestra e le piscine che rimarranno chiusi. Fermi anche gli impianti e comprensori sciistici fino al 6 gennaio.

Rimane consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Qui è possibile consultare il testo completo del decreto uscito in Gazzetta Ufficiale

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