Decreto Legge Natale: le nuove misure in vigore

19 dicembre 2020 - 10:22

Il nuovo Decreto Legge in vigore da oggi non sostituisce le misure previste dai provvedimenti di inizio dicembre. Confermato quindi il divieto di spostamenti tra regioni dal 24 dicembre al 6 gennaio e le restrizioni previste per le zone rosse nei giorni festivi e prefestivi. Previste alcune eccezioni per gli spostamenti tra piccoli comuni e per le visite a parenti e amici.

Nella serata del 18 Dicembre il Presidente del Consiglio ha presentato il Decreto Legge che disciplinerà gli spostamenti e le attività durante questo periodo di vacanzenatalizie.

Il provvedimento legislativo, non più un D.P.C.M., è composto da tre articoli che introducono disposizioni che non sostituiscono le norme introdotte a inizio dicembre.

La disciplina in vigore in questo periodo di feste è quindi quella contenuta nel Decreto Legge del 3 dicembre, con le integrazioni e modifiche apportate da quest’ultimo provvedimento.

Le disposizioni sugli spostamenti

Saranno in vigore in tutta Italia le regole per le zone di rischio rossa nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Rimarranno quindi chiusi i negozi al dettaglio e attività commerciali, con alcune eccezioni, bar e ristoranti potranno svolgere solo servizio d’asporto e a domicilio fino alle 22.

Le norme per le zone rosse impongono inoltre di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza.

Su questo punto interviene la prima eccezione del nuovo Decreto, che consentirà di uscire di casa anche per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, secondo regole precise.

In particolar saranno consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, sempre fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

L’articolo 1 del Decreto consente inoltre gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per tutto il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio rimangono vietati gli spostamenti tra regioni, anche in zona di rischio gialla.

Le disposizioni sull’attività motoria e lo sport

Nessuna deroga per le attività sportive e motorie, nei giorni festivi e prefestivi sarà consentito svolgere attività motoria all’aria aperta, singolarmente e in prossimità della propria abitazione.

Negli altri giorni, invece, sarà consentita l’attività sportiva e motoria all’aria aperta all’interno dei confini regionali, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del CONI.

Nessuna novità per le palestra e le piscine che rimarranno chiusi. Fermi anche gli impianti e comprensori sciistici fino al 6 gennaio.

Rimane consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Qui è possibile consultare il testo completo del decreto uscito in Gazzetta Ufficiale