Il Decreto del 26 aprile 2020, che contiene le nuove disposizioni per contrastare la diffusione del coronavirus fino al 17 Maggio, lascia diversi dubbi sulla possibilità di svolgere attività outdoor. In particola non è chiaro se sia possibile recarsi in montagna o nelle aree naturali per fare trekking, mountain bike e le altre attività outdoor.
In questo provvedimento rimane in vigore, all’articolo 1, comma 1, lettera a), la disposizione che limita gli spostamenti solo alle comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, questa volta però l’ambito è esteso a tutto il territorio regionale.
La norma che ci interessa è quella enunciata alla successiva lettera f) del medesimo comma. Nella prima parte si vieta lo svolgimento di attività ludiche o ricreative, la parte successiva, consente lo svolgimento individualmente, oppure con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti, di attività sportiva e attività motoria all’aria aperta, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Il problema interpretativo ruota intorno alla definizione di trekking, alpinismo o mountain bike. Se queste attività si considerano ludiche o ricreative, allora il loro svolgimento è da considerarsi vietato, se invece rientrano nelle attività sportive o motorie allora si possono svolgere sempre con le restrizioni previste dalla normativa.
Qualche giorno fa, come accaduto anche per i precedenti Decreti, il Governo ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale una serie di FAQ sulle disposizioni che regolane la Fase 2. In pratica una serie di domande e risposte sull’interpretazione delle norme del Decreto.
Nemmeno questi ulteriori chiarimenti sembrano utili per eliminare ogni dubbio, infatti l’unica domanda con risposta presente in questo documento che potrebbe chiarire la questione è:
È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosuffcienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.”
Insomma non si dice molto di più di quanto scritto nel decreto, in pratica è possibile uscire ed allontanarsi dal proprio domicilio per fare sport e attività motoria, utilizzando anche mezzi di trasporto pubblici o privati per spostarsi. Si possono quindi fare camminate in giornata allo scopo di allenarsi, mentre non si può affermare con certezza che sia consentito andare in montagna per fare trekking più lunghi o alpinismo.
I Governatori di diverse regioni sono intervenuti con Ordinanze che disciplinano nel dettaglio la Fase 2 per i territori di competenza, talvolta con disposizione più restrittive rispetto quelle nazionali. In diverse regioni del nord Italia infatti i Governatori hanno previsto limitazioni più stringenti agli spostamenti, limitandoli in molti casi ancora ai confini comunali oppure provinciali.
Purtroppo però nemmeno il legislatore regionale è stato particolarmente chiare circa la possibilità di recarsi in montagna o nelle aree naturali per fare trekking e altre attività outdoor, ecco una piccola sintesi delle principali disposizioni adottate:
_ la Regione Sardegna ha limitato l’attività motoria al territorio del Comune di residenza.
_ Lazio, Liguria ed Emilia Romagna hanno limitato l’attività sportiva e motoria al territorio della Provincia o Città Metropolitana di residenza.
_ Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto hanno mantenuto i limiti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio, limitando le attività sportive all’aria aperta ai confini regionali.
_ La Regione Calabria e la Regione Sicilia hanno disciplinato l’attività sportiva, ma non quella motoria.
_ Nessuna specifica disposizione è stata emanata dalle altre Regioni, pertanto in queste si applica la disposizione normativa statale che pone come limite per le attività sportive outdoor i confini della Regione di residenza.
_ Solo l’Abruzzo e la Valle d’Aosta, nelle ordinanze dei loro presidenti di Regione, hanno previsto specifiche disposizioni per il trekking e l’arrampicata.
Il CAI ha preparato un documento che raccoglie tutte le disposizioni regionali che hanno disciplinato diversamente la Fase 2 dell’emergenza in ambito di attività sportive e motorie all’aria aperta.