Decreto Covid Pasqua: zone rosse ed arancioni, cosa si può fare e cosa no
Le nuove misure adottate dal governo dividono l'Italia in regioni a zona rossa e arancione. Facciamo chiarezza su cosa si può fare e cosa no, con riferimento in particolare agli spostamenti e all'attività motoria e sportiva.
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Le nuove regole: le restrizioni fino a Pasqua
Le regole deldecreto Covid per Pasqua, in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile, dispongono una serie di restrizioni per far fronte al rischio della terza ondata, dovuta alla maggiore contagiosità della cosiddetta variante inglese del coronavirus.
Le disposizioni hanno temporaneamente abolito la zona gialla, inasprito il criterio per passare in zona rossa – 250 nuovi positivi su 100 mila abitanti – e ridotto il sistema a colori alle sole zone arancione e rossa.
L’Italia intera sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, per le festività pasquali.
Facciamo un po’ di chiarezza nella giungla delle regole.
Vediamo cosa si può fare e cosa no nelle zone rosse ed arancioni, con particolare riferimento agli spostamenti e all’attività motoria e sportiva.
Ricordiamo che ad oggi sono in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Toscana, Valle d’Aosta e Calabria e la provincia autonoma di Trento e Campania.
Tuttavia, in base agli ultimi dati, da martedì 6 aprile andranno in zona arancione Veneto, Marche e la Provincia Autonoma di Trento
Resta il coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle 22 alle 5.
Qui è possibile scaricare il modulo per l’autocertificazione in caso di spostamenti in zona rossa od anche in zona arancione, quando non rientrino tra quelli consentiti.
Zona Rossa
Attività motoria e sportiva
Si può svolgere attività sportiva solo nel territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, purché individualmente (quindi non due o più persone) e all’aperto.
Occorre mantenere la distanza interpersonale di due metri.
Nello svolgimento di un’attività sportiva si può entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Il decreto fa riferimento anche a passeggiate e attività fisica nei parchi.
Dispone in via generale che si può andare nei parchi a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.
Resta ovviamente la possibilità che le autorità locali vietino l’accesso ai parchi.
Per quanto riguarda i centri sportivi: le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso questi centri sono sospese, sia all’aperto che al chiuso.
Alcune prestazioni fanno eccezione:
- quelle rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche
- gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni riconosciuti di rilevanza nazionale dal CONI o dal CIP.
Spostamenti
Sono vietati gli spostamenti per visitare amici o parenti autosufficienti.
Più in generale, sono vietati tutti gli spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
In questi ultimi casi occorrerà portare con sé l’autocertificazione.
Seconda casa
Si può spostare solo il nucleo familiare convivente, con esclusione di parenti o amici.
La seconda casa non deve essere abitata da altre persone.
Si tenga conto che le autorità locali hanno in alcuni casi adottato provvedimenti più restrittivi:
Sardegna: divieto per i non residenti sul territorio regionale di recarsi nelle seconde case, salvo “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilita documentata ovvero per motivi di salute”.
Campania: divieto sia per i residenti che per i non residenti, salvo per comprovati motivi di necessità ed urgenza
Alto Adige: divieto per i non residenti
Valle d’Aosta: divieto per i non residenti
Toscana: divieto per i non residenti fino all’11 Aprile
Sicilia: accesso consentito a non residenti con obbligo di tampone rapido nei punti organizzati dalla Regione oppure a sue spese tampone molecolare, in caso di rifiuto, isolamento fiduciario.
Liguria: divieto per residenti e non residenti dal 30 marzo al 6 aprile
Puglia: divieto per residenti e non residenti fino al 6 aprile.
Calabria: divieto di spostamento verso le seconde case per non residenti, fino al 6 aprile
Zona Arancione
Attività motoria e sportiva
Si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nei parchi.
Va rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La distanza può essere derogata se è necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o in caso di persone non completamente autosufficienti.
Per quanto riguarda i centri e circoli sportivi sono consentite attività motorie e sportive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a condizione che non vi sia alcun assembramento.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base.
Al solito, è richiesto il rispetto delle norme di distanziamento sociale, in conformità delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con l’interdizione dell’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Per quanto riguarda palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali le attività sono consentite esclusivamente per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Spostamenti
Sono consentite una sola volta al giorno le visite ad amici o parenti.
Ci si può spostare verso una sola abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, con un massimo di due persone con figli under 14.
Confermata la regola del precedente Dpcm per chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti: ci si può spostare, tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio Comune, anche per le visite ad amici o parenti, esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Seconda casa
Si può spostare solo il nucleo familiare convivente, con esclusione di parenti o amici.
La seconda casa non deve essere abitata da altre persone.
Come nel caso della zona rossa, si tenga conto che le autorità locali hanno adottato provvedimenti più restrittivi.
Sardegna: divieto per i non residenti sul territorio regionale di recarsi nelle seconde case, salvo “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilita documentata ovvero per motivi di salute”.
Campania: divieto sia per i residenti che per i non residenti, salvo per comprovati motivi di necessità ed urgenza
Alto Adige: divieto per i non residenti
Valle d’Aosta: divieto per i non residenti
Toscana: divieto per i non residenti fino all’11 Aprile
Sicilia: accesso consentito a non residenti con obbligo di tampone rapido nei punti organizzati dalla Regione oppure a sue spese tampone molecolare, in caso di rifiuto, isolamento fiduciario.
Liguria: divieto per residenti e non residenti dal 30 marzo al 6 aprile
Puglia: divieto per residenti e non residenti fino al 6 aprile.
Calabria: divieto di spostamento verso le seconde case per non residenti, fino al 6 aprile
In questo articolo i dettagli su come e quando occorre l’autocertificazione
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