Uscire per camminare: i chiarimenti dei Magistrati

27 aprile 2020 - 13:56

In questi ultimi giorni ci sono stati diversi chiarimenti alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato l’11 Marzo inerenti le misure di contrasto alla diffusione del Corona Virus.

Come abbiamo già scritto in un articolo sulle limitazioni previste dal D.P.C.M., è chiaro che è possibile lasciare la propria abitazione e spostarsi solo se sussistono:

  1. Ragioni di lavoro.
  2. Ragioni sanitarie.
  3. Ragioni di improrogabile necessità.

Rimangono dubbi invece sulla possibilità di uscire di casa per fare attività fisica all’aperto, come correre e camminare, rimanendo nel proprio comune o quartiere, rispettando le prescrizioni in tema di distanze di sicurezza.

Nell’articolo che abbiamo dedicato ai chiarimenti sulle attività all’aria aperta abbiamo riportato quanto affermato dal Ministero dell’Interno in una circolare. In sostanza sono ammesse passeggiate nel proprio comune di residenza, purché si rispetti la distanza di sicurezza di un metro e si evitino assembramenti.

Anche il Governo è intervenuto con dei chiarimenti al decreto pubblicati sul suo sito web, tra i quali si può leggere espressamente: “Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.”

Interpretazione incerta, l’intervento dei Magistrati

Un’interpretazione che ha destato perplessità e polemiche, tanto che nelle ultime ore sono intervenuti anche alcuni Magistrati por fornire chiarimenti sull’interpretazione di questi aspetti del decreto.

In particolare il Dott. Valerio de Gioia, giudice presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, per spiegare meglio la situazione e cosa è consentito fare:

1) Siamo in città e vogliamo andare a correre in un parco. Il Sindaco non ha chiuso i Parchi, possiamo uscire per correre o per camminare ?

Si, si può uscire, rispettando il limite della distanza minima di un metro da chiunque si trovi per strada. Quindi, onde evitare di violare questo obbligo, è meglio muoversi in aree in cui non ci siano persone.

È certamente vietato ogni assembramenti, quindi si corre, cammina e va in bici da soli.

2) Serve l’autocertificazione per uscire a correre?

Per l’attività motoria non serve l’autocertificazione, deve essere chiaro però dall’abbigliamento, dalla distanza dalla propria abitazione, senza la necessità di autocertificazione. L’attività fisica non deve essere una giustificazione per violare il divieto di spostamento.

3) Si può raggiungere il luogo per correre o camminare in automobile ?

Assolutamente no, si deve camminare o correre in prossimità della propria residenza, sempre che sia possibile farlo rispettando la distanza di sicurezza, altrimenti non è possibile fare queste attività.

4) Chi abita fuori città può uscire per fare attività fisica?

Non tutti i cittadini vivono negli stessi contesti, chiaramente chi vive in piccoli paesi, in collina, campagna o montagna e può uscire senza avvicinare nessuno può andare a camminare o fare jogging.

5) Posso anche uscire con un’altra persona (un amico, un parente ecc.) stando a distanza di sicurezza?

La distanza di sicurezza va rispettata sempre, anche se si esce con un compagno o amico, quindi bisogna sempre rimanere ad oltre un metro di distanza ed evitare assembramenti.

6) In che sanzioni incorre chi viola le norme?

Ci sono diversi casi

_ Se si tratta di un tentativo di eludere la norma, ad esempio da chi finge di essere andato a camminare o correre solo per aggirare i divieto, pone in essere una condotta penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del Codice penale. Si tratta di un reato penale, anche se prevede la possibilità del pagamento di un’ammenda. L’ammenda non è una multa, quest’ultima è una sanzione amministrativa, nell’altro caso invece siamo nell’ambito della responsabilità penale

_ C’è poi un caso più grave. Se una persona che ha sintomi, quali ad esempio la febbre, e nonostante ciò decide di uscire di casa per correre o camminare, ponendosi in contatto con altre persone in modo negligente rischia di incorrere nel reato di epidemia colposa sanzionato dall’art 452 codice penale: nel caso in cui dalla sua condotta derivasse il contagio di terze persone.

Un reato punti con la reclusione di 5 anni e da conseguenze sanzionatorie molto più serie se un contagiato dovesse morire.

7) La situazione non è chiara, perché il legislatore non la chiarisce?

In ambito è penale è importante che ogni cittadino abbia piena e chiara conoscenza dei comportamenti consentiti e di quelli vietati. Ci possono infatti essere casi di individui che, per motivi di salute, devono assolutamente fare attività motoria, sarebbe utile che la normativa chiarisse bene queste circostanze.

Allo stesso modo non devono essere criminalizzate chi vuole mettere un attimo il naso fuori di casa per fare due passi all’aria aperta per combattere lo stress di questo periodo, sarebbe importante che il legislatore intervenisse con chiarimenti su questi aspetti.

Questi sono chiarimenti alla normativa, ma ovviamente rimane la raccomandazione generale di limitare il più possibile le uscite, e farlo solo ove sia necessario per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

 

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