Soccorso alpino: dove, quanto e perché si paga

14 luglio 2023 - 5:34

Può essere utile quindi fare qualche passo indietro, cercando innanzitutto di capire come s’inquadra l’attività di soccorso alpino nell’ambito del sistema sanitarioitaliano.

Il soccorso in montagna e il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza Medica

Quando si parla di soccorso alpino si fa riferimento alle attività connesse al recupero e alla messa in sicurezza di persone colte da malore o coinvolte in incidenti nell’ambiente naturale montano, ovvero in luoghi impervi e ostili, dove non è possibile intervenire con metodi e mezzi “normali”.

Il soccorso alpino rientra pertanto fra le operatività di ricerca e soccorso codificate a livello internazionale con l’acronimo SAR (Search And Rescue).

Ph: Archivio CNSAS

Questo genere di attività in Italia è gestito dal Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza Medica (SSUEM), meglio conosciuto come 118, il cui compito è quello di coordinare tutta la trafila del soccorso sanitario d’urgenza in sede extra ospedaliera.

Per quanto concerne il soccorso in ambiente montano, il SSUEM, a seguito di apposite convenzioni, si avvale della collaborazione di strutture dotate di competenze e mezzi adeguati:

  • CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);
  • il SAGF (Soccorso alpino del Corpo della Guardia di Finanza);
  • le Squadre Soccorso SAR del Comando truppe alpine dell’Esercito;
  • Gli specialisti SAF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

 

Trasporto e soccorso: gratuiti solo per l’emergenza sanitaria

Siamo qui ad un punto cruciale della questione.

L’inserimento dell’attività di soccorso alpino fra i servizi di emergenza sanitaria fa sì che ad esso si applichi l’articolo 11 del D.P.R. 11/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che stabilisce quanto segue:

“Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso”

Questo punto è il discrimine fondamentale su cui alcune regioni si sono basate per l’imposizione dei ticket a carico delle persone soccorse.

Si tratta in sostanza di un’applicazione letterale dell’articolo di legge: nel momento in cui il medico non ravvisa la necessità del ricovero in pronto soccorso, il trasporto e il soccorso non possono essere considerati come attività di emergenza.

In questi casi gli interventi non possono essere messi a totale carico del servizio sanitario nazionale, ma necessitano di una compartecipazione alla spesa, parziale o totale, da parte del recuperato.

A motivazione di questo “puntiglio” nell’applicazione della norma vengono spesso chiamate in causa, da parte dei legislatori regionali, la particolare complessità, onerosità e pericolosità degli interventi di recupero e soccorso in montagna.

Inoltre si ritiene che l’onere finanziario possa avere anche un valore dissuasivo di comportamenti irresponsabili (che sono infatti quelli per i quali la compartecipazione alla spesa è maggiormente elevata).

 

Azioni complesse di recupero e soccorso: ticket anche per le emergenze

Basandosi proprio sull’elevato impegno organizzativo ed economico del soccorso in montagna (in particolare quando viene richiesto l’intervento dell’elicottero), le province autonome di Trento e Bolzano hanno deciso di chiedere un ticket (peraltro molto contenuto) anche per i recuperi ai quali consegue un ricovero in pronto soccorso o ospedaliero.

Ph: Archivio CNSAS

Qualcosa di simile ha fatto anche il Veneto, dove il ticket è applicato anche a coloro che, pur venendo venendo ricoverati, sono stati soccorsi nell’ambito di attività sportive estreme come l’alpinismo su roccia e ghiaccio, la mountain bike su percorsi difficili o il parapendio.

Le Regioni dove si paga

Ad oggi le Regioni dove sono in vigore i ticket sono sostanzialmente quelle dell’arco alpino, ad eccezione della Liguria e del Friuli Venezia Giulia.

In quest’ultima Regione il principio della compartecipazione alla spesa per i soccorsi dove non si riscontra emergenza sanitaria è stato introdotto dall’articolo 10 della legge regionale n° 24 del 16 giugno 2017.

Particolare è anche il caso del Piemonte dove la legge che istituisce i ticket e il decreto che ne determina le tariffe e le modalità di applicazione sono in vigore dal 2016, ma fino al gennaio del 2023 non era stato mai applicato.

Una delibera del 2023 della giunta regionale piemontese ha stabilito dei ticket fissi in caso di chiamata immotivata del soccorso alpino, con costi variabili a seconda dei mezzi impiegati.

In area appenninica solo l’Abruzzo ha approvato una legge regionale che all’art 11 stabilisce il principio della compartecipazione alle spese di soccorso da parte del soccorso in caso di chiamata immotivata o grave imprudenza.

Il costo è in ogni caso a carico del Servizio sanitario nazionale ogni qual volta dall’intervento segua un ricovero ospedaliero. Tutti i dettagli sono disponibili nel testo della legge regionale.

I decreti attuativi e pertanto i ticket per il soccorso, avrebbero dovuto essere emanati entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il tutto però è rimasto bloccato fino al 2019, visto che la legge è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata con sentenza solo nel 2019.

È importante puntualizzare che i ticket vengono incassati direttamente dai servizi sanitari delle Regioni a copertura delle spese sostenute.

Le organizzazioni che operano sul campo per il soccorso in montagna (CNSAS, SAGF, Soccorso delle Truppe Alpine e Vigili del Fuoco) non percepiscono invece in alcun modo rimborsi derivanti da queste compartecipazioni.

Nel seguito riportiamo un prospetto riassuntivo delle differenti casistiche e tariffe in ciascuna delle regioni dove sono stati istituiti i ticket per il soccorso alpino.

 

Regione Valle d’Aosta

– Delibera: n. 1054 del 4 agosto 2016

Recupero con ricovero in Pronto Soccorso o Ospedaliero: gratuito

– Recupero senza ricovero:

  • CHIAMATA IMMOTIVATA (mancanza di un effettiva situazione di pericolo):Copertura dell’intero costo dell’intervento di elisoccorso: 120 €/min
  • CHIAMATA INAPPROPRIATA (mancanza di giustificazioni sanitarie a motivo della chiamata):Copertura del costo dell’intervento di elisoccorso (120 €/min) fino a un max di 3500 €

 

Regione Piemonte

Delibera: n. 27-2363 del 2 novembre 2015

Recupero con ricovero in Pronto Soccorso o Ospedaliero: gratuito

– Recupero senza ricovero:

  • CHIAMATA IMMOTIVATA (mancanza di un effettiva situazione di pericolo o causata da un comportamento irresponsabile) – Copertura dell’intero costo comprensivo di:- Diritto fisso di chiamata: 120 €- Costo elisoccorso: 120 €/minuto- Costo squadra a terra del CNSAS per ogni ora aggiuntiva oltre la prima: 50 €
  • CHIAMATA INAPPROPRIATA (causata da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata, ovvero dalla scelta di percorsi non adeguati al livello di capacità, o dal mancato rispetto di indicazioni, divieti o limitazioni) – Pagamento dei costi di intervento fino a 1000 €, comprensivi di:- Diritto fisso di chiamata: 120 €- Costo elisoccorso: 120 €/minuto- Costo squadra a terra del CNSAS per ogni ora aggiuntiva oltre la prima: 50 €

 

Regione Lombardia

– Delibera: n. X/4340 del 20 novembre 2015

Recupero con ricovero in Pronto Soccorso o Ospedaliero: gratuito

– Recupero senza ricovero:

  • MEZZO DI SOCCORSO DI BASE (ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista):- Residenti: 39,20 €/ora (+30% per comportamento imprudente)- Non residenti: 56 €/ora (+30% per comportamento imprudente)
  • MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO (infermiere e autista/soccorritori certificati):- Residenti: 49 €/ora (+30% per comportamento imprudente)- Non residenti: 70 €/ora (+30% per comportamento imprudente)
  • MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO (ambulanza di tipo A con autista/soccorritore certificato, medico e infermiere:- Residenti: 80,50 €/ora (+30% per comportamento imprudente)- Non residenti: 115 €/ora (+30% per comportamento imprudente)
  • SQUADRA A TERRA DEL CNSAS:- Residenti: 66,50 €/ora (+30% per comportamento imprudente)- Non residenti: 95 €/ora (+30% per comportamento imprudente)
  • ELISOCCORSO (equipaggio di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del CNSAS):- Residenti: 1050 €/ora (+30% per comportamento imprudente)- Non residenti: 1500 €/ora (+30% per comportamento imprudente)
  • IMPORTO MASSIMALE ESIGIBILE:- Residenti: 420 € (+30% per comportamento imprudente)- Non residenti: 600 € (+30% per comportamento imprudente)

 

Regione Veneto

– Delibera: n. 1411 del 6 settembre 2011

Recupero con ricovero in Pronto Soccorso o Ospedaliero: gratuito

– Recupero con ricovero per attività ad elevato rischio (alpinismo su roccia o ghiacciai; arrampicata libera; scialpinismo; speleologia; parapendio o deltaplano anche a motore; salti dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; rafting; mountain-bike in ambiente impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore e fuoristrada in ambiente impervio):

  • Diritto fisso chiamata squadre a terra: € 200 + € 50 per ogni ora aggiuntiva oltre la prima, fino ad un max di € 500
  • Elisoccorso: € 25 a minuto di volo, fino ad un massimo di € 500
  • In caso di intervento congiunto di squadre a terra ed elicottero, si applicano gli stessi importi suindicati, fino ad un importo massimo complessivo di € 700

– Chiamata immotivata o mancato ricovero: 

  • Diritto fisso chiamata squadre a terra: € 200 + € 50 per ogni ora aggiuntiva oltre la prima, fino ad un max di € 1500
  • Elisoccorso: € 90 a minuto di volo, fino ad un massimo di € 7500

 

Provincia Autonoma di Trentino

Delibera: n. 644 del 5 aprile 2012

Recupero con ricovero in Pronto Soccorso o Ospedaliero: € 36,15 (non richiesto in caso di decesso del paziente)

Intervento di elisoccorso di soggetti in grave pericolo ambientale ma incolumi e senza necessità di ricovero (ad es. l’escursionista bloccato in parete): € 750

– Intervento di elisoccorso per chiamata totalmente inappropriata sotto il profilo sanitario, con mancato o rifiutato ricovero: pagamento dell’intero costo dell’intervento: € 98 oppure € 140 per minuto di volo, a seconda dell’elicottero utilizzato

NB – Nella Provincia Autonoma di Trento anche talune prestazioni di pronto soccorso sono soggette a compartecipazione alla spesa:

  • Codice bianco: €25 con sola visita medica di pronto soccorso; €75.00 con prestazioni strumentali, diagnostiche, consulenze specialistiche;
  • Codice verde: non dovuto con sola visita medica di pronto soccorso; €50.00 con prestazioni strumentali, diagnostiche, consulenze specialistiche
  • Codice giallo: non dovuto
  • Codice rosso: non dovuto

 

Provincia Autonoma di Bolzano

– Delibera: n. 1862 del 27 maggio 2002

– Intervento di elisoccorso di soggetti in grave pericolo ambientale ma incolumi e senza necessità di ricovero: € 100

-INTERVENTO DI ELISOCCORSO PER CHIAMATA IMMOTIVATA:

Costi totali dell’intervento fino a un massimale di 1000 Euro per intervento

NB: Nella Provincia Autonoma di Bolzano anche talune prestazioni di pronto soccorso sono soggette a compartecipazione alla spesa:

  • € 0 – prestazione di pronto soccorso seguita da un ricovero ospedaliero
  • € 15 – prestazione di pronto soccorso NON seguita da un ricovero ospedaliero
  • € 50 + tariffa per ogni prestazione specialistica ambulatoriale fino a un massimo di 100 Euro – casi non urgenti o non giustificati come interventi di pronto soccorso