“È da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute“.
Nella giornata di ieri il Ministero dell’interno ha inoltrato una circolare ai prefetti di natura “interpretativa”, un atto che non introduce nuovi divieti ma si limita a fornire un’interpretazione alle norma attualmente in vigore. In particolare la circolare fornisce “taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche“.
Il capo di gabinetto Matteo Piantedosi, che ha firmato il testo della circolare, specifica che le misure e il loro rispetto deve essere valutate concretamente tenendo conto delle specificità delle situazioni concrete.
Ad esempio, “il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia) anche se “chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, etc) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto, della distanza interpersonale di un metro e all’utilizzo dei presidi sanitari (mascherine e guanti)“.
Questo documento, di cui ora sono in possesso i Prefetti, dichiara altresì che possono “essere consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute“.
In ogni caso, tutti gli spostamenti restano “soggetti al divieto generale di assembramento e all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona“.
Si conferma il divieto di svolgere attività sportiva all’aria aperta, il testo della circolare afferma che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici“.
Diverso il discorso per l’attività motoria che è consentita se svolta nelle immediate vicinanze della propria abitazione, da soli ed evitando ogni tipo di assembramento. Sul punto il Viminale specifica “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva“, quest’ultima pertanto rimane vietate mentre la prima è consentita se svolta da soli e in prossimità della propria abitazione.
Lo precisa la circolare con la quale il Viminale fornisce ai prefetti “taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche“, per correggere alcuni problemi applicativi della norma in vigore e chiarendo definitivamente che tra le attività motorie ammesse resta il jogging e le camminare.
“L’attuale disposizione di cui all’articolo 1 del dpcm del 9 marzo scorso – ricorda la circolare – tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione“.
Le norme non sono cambiate e rimangono in vigore quelle che abbiamo illustrato in questi articoli: